Art. 2

In vigore dal 17 mar 2006
Gli Stati membri modificano le misure da essi applicate alle importazioni per renderle conformi alla presente decisione e danno immediata e adeguata pubblicità alle misure adottate. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
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Art. 2 Decisione (UE) 2006/227 — Testo vigente | Portale Normativo