Art. 4

Funzionamento

In vigore dal 15 mar 2006
Funzionamento 1.   Il gruppo è presieduto dalla Commissione. 2.   La Commissione può, dopo aver consultato il gruppo, istituire sottogruppi incaricati di esaminare questioni specifiche nei limiti di un mandato stabilito dal gruppo; tali sottogruppi sono sciolti non appena eseguito il mandato. 3.   La Commissione può chiedere a esperti od osservatori aventi una competenza specifica su una questione all’ordine del giorno di partecipare ai lavori del gruppo o del sottogruppo, qualora ciò sia considerato utile o necessario. 4.   Le informazioni ottenute nell’ambito della partecipazione ai lavori del gruppo o del sottogruppo non possono essere divulgate, qualora la Commissione ne precisi la natura riservata. 5.   Il gruppo adotta il proprio regolamento interno sulla base del regolamento interno tipo (2). 6.   La Commissione può pubblicare qualsiasi sintesi, conclusione, conclusione parziale o documento di lavoro del gruppo.
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