Art. 1
In vigore dal 13 mar 2006
La decisione 2001/507/CE è modificata come segue:
1)
l’articolo unico è sostituito dal seguente:
«Articolo unico
La Comunità europea aderisce al regolamento n. 109 della commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite relativo all’omologazione della produzione di pneumatici ricostruiti per i veicoli a motore e i loro rimorchi.
A partire dal 13 settembre 2006 le disposizioni del regolamento n. 109 di cui all’allegato si applicano quale condizione obbligatoria per la commercializzazione nella Comunità dei pneumatici ricostruiti che rientrano nel campo di applicazione del regolamento.»;
2)
il testo del regolamento UN/ECE n. 109 allegato alla decisione 2001/507/CE è sostituito dal testo riportato nell’allegato I della presente decisione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2006:443:oj#art-1