Art. 2

In vigore dal 9 mar 2006
La Repubblica Ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica di Estonia, la Repubblica ellenica, l’Irlanda, la Repubblica di Cipro, il Granducato di Lussemburgo, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, la Repubblica portoghese, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sono destinatari della presente decisione.
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