Art. 2

In vigore dal 8 mar 2006
La presente decisione si basa sulla situazione di diritto e di fatto del 2 novembre 2005, quale risulta dalle informazioni presentate dal Regno Unito, dalla relazione del 2005 e dal suo allegato tecnico. Essa può essere riesaminata qualora, in seguito a sostanziali cambiamenti di fatto o della situazione giuridica, le condizioni di applicabilità dell’articolo 30, paragrafo 1, della direttiva 2004/17/CE non siano più rispettate.
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