Art. 1
In vigore dal 1 mar 2006
Le organizzazioni detentrici di una registrazione EMAS possono utilizzare le due versioni del logo EMAS, di cui all’allegato IV del regolamento (CE) n. 761/2001, sui propri imballaggi per il trasporto o imballaggi terziari, di cui all’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 94/62/CE.
In tali casi, il logo EMAS deve essere corredato del seguente testo: «[Nome dell’organizzazione detentrice di una registrazione EMAS]» è un’organizzazione registrata in base al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:dec:2006:193:oj#art-1