Art. 3

In vigore dal 27 feb 2006
Nel comitato misto istituito dall'articolo 16 dell'accordo la Comunità è rappresentata dalla Commissione. Per le questioni relative al contributo finanziario della Svizzera, per qualsiasi deroga sostanziale riguardante l'inclusione di atti normativi comunitari nell'allegato I e per qualsiasi modifica dell'allegato III, la posizione della Comunità riguardo alle decisioni del comitato misto è adottata dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione. Per tutte le altre decisioni del comitato misto, compresa la periodica inclusione degli atti normativi comunitari nell'allegato I, con riserva degli adeguamenti tecnici eventualmente necessari, e per le questioni relative al funzionamento interno del comitato misto, la posizione della Comunità è adottata dalla Commissione.
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Art. 3 Decisione (UE) 2006/235 — Testo vigente | Portale Normativo