Art. 2

In vigore dal 27 feb 2006
La Comunità è rappresentata nel comitato misto istituito in forza dell' dell'accordo dalla Commissione assistita da rappresentanti degli Stati membri. La posizione da adottarsi da parte della Comunità per quanto concerne le decisioni del comitato misto è adottata dal Consiglio, a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione, per le questioni concernenti il contributo finanziario della Svizzera e importanti deroghe concernenti l'estensione di atti della normativa comunitaria alla Svizzera. Per quanto concerne tutte le altre decisioni del comitato misto e le raccomandazioni, la posizione comunitaria è adottata dalla Commissione.
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