Art. 1

In vigore dal 27 feb 2006
In deroga all’articolo 11, parte A, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 77/388/CEE, il Regno dei Paesi Bassi è autorizzato ad utilizzare il valore normale delle operazioni, quale definito all’articolo 11, parte A, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 77/388/CEE, come base imponibile per la cessione di beni d’investimento o qualsiasi altra prestazione di servizi attraverso le quali il bene d’investimento viene messo a disposizione del destinatario, quando siano soddisfatte le condizioni seguenti: 1) il destinatario non ha totalmente o parzialmente diritto a detrazione; 2) il fornitore o prestatore e il destinatario sono persone collegate direttamente o indirettamente conformemente alla legislazione nazionale; 3) dall’esame del caso emergono alcuni elementi che permettono di concludere che la relazione tra le parti collegate ha influito sulla base imponibile determinata in conformità dell’articolo 11, parte A, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 77/388/CEE. Ai fini del presente articolo, per beni d’investimento si intendono i beni definiti dal Regno dei Paesi Bassi in conformità delle disposizioni dell’articolo 20, paragrafo 4, della direttiva 77/388/CEE e, qualora non rientrino in tale definizione, i servizi di valore elevato che possono essere ammortizzati.
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Art. 1 Decisione (UE) 2006/181 — Testo vigente | Portale Normativo