Art. 3

In vigore dal 27 feb 2006
Le prove dell’origine debitamente rilasciate in Cile nel quadro del sistema comunitario delle preferenze tariffarie generalizzate (SPG) sono accettate nella Comunità europea come prove valide dell’origine nell’ambito del regime commerciale bilaterale preferenziale istituito dall’accordo di associazione, a condizione che: i) la prova dell’origine sia presentata entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente decisione; ii) la prova dell'origine e i documenti di trasporto siano stati rilasciati entro il giorno precedente a quello dell'entrata in vigore della presente decisione; iii) la prova dell’origine sia presentata all’atto dell’importazione nella Comunità europea per fruire delle preferenze tariffarie concesse in precedenza nel quadro del SPG e consolidate dalla presente decisione.
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