Art. 4

Funzionamento

In vigore dal 27 feb 2006
Funzionamento 1.   Il gruppo è presieduto da un rappresentante della Commissione. 2.   D’accordo con la Commissione, possono essere istituiti sottogruppi incaricati di esaminare questioni specifiche nei limiti di un mandato stabilito dal gruppo; i sottogruppi sono sciolti non appena eseguito il mandato. 3.   Il rappresentante della Commissione può chiedere di partecipare ai lavori del gruppo o del sottogruppo, se lo ritiene utile o necessario, ad esperti o osservatori che possiedono una competenza specifica su una questione all’ordine del giorno. 4.   Le informazioni ottenute nell’ambito della partecipazione ai lavori del gruppo o del sottogruppo non possono essere divulgate qualora la Commissione ne precisi la natura riservata. 5.   I gruppi e i sottogruppi si riuniscono di norma nei locali della Commissione conformemente alle procedure e al calendario da essa stabiliti. La Commissione provvede al servizio di segreteria. A tali riunioni possono partecipare eventuali altri funzionari della Commissione interessati. 6.   Il gruppo adotta il proprio regolamento interno attenendosi al modello di regolamento interno adottato dalla Commissione (4). 7.   La Commissione può pubblicare, nella lingua originale del documento, le sintesi, le conclusioni, le conclusioni parziali o i documenti di lavoro del gruppo.
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Funzionamento (Art. 4 Decisione (UE) 2006/178) — Testo vigente | Portale Normativo