Art. 2
In vigore dal 15 feb 2006
1. Il contributo finanziario di cui all’, paragrafo 2, è concesso a Cipro a condizione che il programma sia attuato in conformità con le pertinenti disposizioni della normativa comunitaria, comprese le regole sulla concorrenza e sull’aggiudicazione dei pubblici appalti, e fatte salve le condizioni previste alle lettere da a) ad e) seguenti:
a)
attuazione, entro il 1o gennaio 2006, delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla realizzazione dello studio;
b)
presentazione, entro e non oltre due mesi dalla fine di tale periodo, di una valutazione tecnica e finanziaria intermedia riguardante i primi otto mesi dello studio. Tale relazione è conforme al modello che figura al capitolo 2 dell'allegato;
c)
presentazione, entro il 31 marzo 2007, di una relazione di sintesi finale sull’esecuzione globale e sui risultati dello studio per l’intero periodo interessato dal contributo finanziario comunitario. Tale relazione contiene una valutazione tecnica e finanziaria relativa al 2006, redatta conformemente al modello figurante al capitolo 2 dell’allegato e corredata dei documenti giustificativi relativi alle spese sostenute;
d)
dette relazioni devono fornire informazioni tecniche e scientifiche sostanziali e utili, corrispondenti allo scopo dell'intervento comunitario;
e)
attuazione efficace del programma.
2. Qualora il termine stabilito al paragrafo 1, lettera c), non sia rispettato, nel 2007 l'aiuto finanziario della Comunità subirà una riduzione del 25 % il 1o maggio, del 50 % il 1o giugno, del 75 % il 1o luglio e del 100 % il 1o settembre.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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