Art. 9
Condizioni per i sottoprodotti di origine animale
In vigore dal 15 feb 2006
Condizioni per i sottoprodotti di origine animale
1. In conformità dell’, paragrafo 1, lettera e), l’Ungheria può autorizzare l’invio di:
a)
sottoprodotti di origine animale che soddisfano le condizioni stabilite ai capitoli II(A), III(B), IV(A), VI(A e B), VII(A), VIII(A), IX(A) e X(A) dell’allegato VII, e ai capitoli II(B) e III(II)(A) dell’allegato VIII al regolamento (CE) n. 1774/2002;
b)
piume o parti di piume non trasformate conformemente al capitolo VIII (A) (1) (a) dell’allegato VIII al regolamento (CE) n. 1774/2002, ricavate da pollame proveniente dall’esterno della zona di protezione;
c)
piume e parti di piume di pollame trasformate che siano state trattate con getto di vapore o altri metodi destinati ad assicurare l’eliminazione degli agenti patogeni;
d)
prodotti ricavati da pollame o altri volatili in cattività che, conformemente alla legislazione comunitaria, non sono soggetti a condizioni di polizia sanitaria né a divieti o restrizioni d’ordine zoosanitario, compresi i prodotti di cui al capitolo VII (A) (1) (a) dell’allegato VIII al regolamento (CE) n. 1774/2002.
2. L’Ungheria provvede affinché i prodotti di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), siano accompagnati da un documento commerciale in conformità del capitolo X dell’allegato II al regolamento (CE) n. 1774/2002 recante, al punto 6.1 del documento, la dichiarazione che tali prodotti sono stati trattati con getto di vapore o con un altro metodo atto ad assicurare che non rimangono agenti patogeni.
Il documento commerciale suddetto non è richiesto per le piume ornamentali trasformate, le piume trasformate trasportate da viaggiatori per uso personale o le partite di piume trasformate inviate a privati per fini non industriali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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