Art. 8

Deroghe per carne, carne macinata e preparati e prodotti a base di carne

In vigore dal 15 feb 2006
Deroghe per carne, carne macinata e preparati e prodotti a base di carne 1.   In deroga all’, paragrafo 2, lettera e), la Germania può autorizzare l’invio dalla zona di protezione di: a) carne fresca di pollame, inclusa la carne di ratiti, proveniente dall’interno o dall’esterno della zona, prodotta in conformità dell’allegato II e delle sezioni II e III dell’allegato III al regolamento (CE) n. 853/2004 e controllata in conformità delle sezioni I, II, III e dei capitoli V e VII della sezione IV dell’allegato I al regolamento (CE) n. 854/2004; b) carne macinata e preparati e prodotti a base di carne contenenti la carne di cui alla lettera a) prodotti in conformità delle sezioni V e VI dell’allegato III al regolamento (CE) n. 853/2004; c) carne fresca di selvaggina da penna selvatica proveniente dalla zona, se tale carne è contrassegnata dalla bollatura sanitaria di cui all’allegato II della direttiva 2002/99/CE e destinata al trasporto verso uno stabilimento per essere sottoposta al trattamento previsto in caso di influenza aviaria conformemente all’allegato III di tale direttiva; d) prodotti a base di carne ottenuti da carne di selvaggina da penna selvatica sottoposta al trattamento previsto in caso di influenza aviaria conformemente all’allegato III della direttiva 2002/99/CE; e) carne fresca di selvaggina da penna selvatica proveniente dall’esterno della zona di protezione, prodotta in stabilimenti all’interno della zona stessa in conformità della sezione IV dell’allegato III al regolamento (CE) n. 853/2004 e controllata in conformità del capo VIII della sezione IV dell’allegato I al regolamento (CE) n. 854/2004; f) carne macinata e preparati e prodotti a base di carne contenenti la carne di cui alla lettera e) prodotti in stabilimenti situati nella zona di protezione in conformità delle sezioni V e VI dell’allegato III al regolamento (CE) n. 853/2004. 2.   La Germania provvede affinché i prodotti di cui al paragrafo 1, lettere e) ed f) siano accompagnati da un documento commerciale contenente la seguente dichiarazione: «Le condizioni zoosanitarie della presente partita sono conformi alla decisione 2006/104/CE della Commissione.»
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