Art. 4
Misure nella zona di sorveglianza
In vigore dal 13 feb 2006
Misure nella zona di sorveglianza
1. L’Italia provvede affinché nella zona di sorveglianza siano applicate almeno le misure seguenti:
a)
individuazione di tutte le aziende presenti nella zona;
b)
attuazione di opportune misure di biosicurezza presso l’allevamento, compreso l’uso dei mezzi appropriati di disinfezione alle entrate e alle uscite dall’azienda;
c)
attuazione delle misure di biosicurezza di cui alla decisione 2005/734/CE;
d)
controllo del movimento del pollame e degli altri volatili in cattività, nonché delle uova da cova, all’interno della zona.
2. L’Italia provvede affinché nella zona di sorveglianza siano vietati:
a)
il movimento di pollame e altri volatili in cattività al di fuori della zona per i primi 15 giorni successivi all’istituzione della zona stessa;
b)
la concentrazione di pollame e altri volatili per fiere, mercati, esposizioni o altre manifestazioni;
c)
la caccia di uccelli selvatici.
Storico versioni
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