Art. 10

Condizioni per i movimenti

In vigore dal 10 feb 2006
Condizioni per i movimenti 1.   Laddove il movimento degli animali o loro prodotti di cui alla presente decisione sia autorizzato in forza degli articoli da 6 a 9, devono essere adottate tutte le misure di biosicurezza appropriate per evitare il diffondersi dell’influenza aviaria. 2.   Laddove la spedizione, il movimento o il trasporto dei prodotti di cui al paragrafo 1 siano autorizzati in forza degli , essi devono essere ottenuti, manipolati, trattati, immagazzinati e trasportati separatamente da altri prodotti che soddisfano tutti i requisiti di polizia sanitaria ai fini del commercio, dell’immissione sul mercato o dell’esportazione verso paesi terzi.
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