Art. 5

In vigore dal 30 gen 2006
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare l’accordo in forma di scambio di lettere a nome della Comunità, con riserva della sua conclusione.
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Art. 5 Decisione (UE) 2006/83 — Testo vigente | Portale Normativo