Art. 4
In vigore dal 23 gen 2006
Le attività autorizzate dalla presente decisione sono finanziate dalla linea di bilancio 19 06 01 «Assistenza agli Stati partner dell’Europa orientale e dell’Asia centrale» e dalla connessa linea di bilancio 19 01 04 07 per le spese amministrative, nonché dalla linea di bilancio 19 08 02 01 «MEDA (misure di accompagnamento alle riforme delle strutture economiche e sociali dei paesi terzi mediterranei)» e della connessa linea di bilancio 19 01 04 06 per le spese amministrative.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2006:62(1):oj#art-4