Art. 3

Composizione — Nomina

In vigore dal 20 gen 2006
Composizione — Nomina 1.   I membri del gruppo sono designati dalla Commissione scegliendo tra specialisti di alto livello competenti nei settori di cui all’. 2.   Il gruppo comprende un massimo di 10 membri. 3.   Si applicano le seguenti disposizioni: — i membri sono nominati a titolo personale e hanno l’incarico di fornire consulenze alla Commissione indipendentemente da qualsiasi suggerimento esterno, — essi restano in carica fino alla loro sostituzione o al termine del mandato, — i membri che non sono più in grado di contribuire efficacemente ai lavori del gruppo, che presentano le dimissioni o che non rispettano gli obblighi di cui al primo o al secondo trattino del presente articolo o all’articolo 287 del trattato, possono essere sostituiti per la parte restante del mandato, — i membri dichiarano ogni anno per iscritto che si impegnano ad agire al servizio dell'interesse pubblico e confermano altresì l'assenza di qualsiasi interesse che potrebbe compromettere la loro indipendenza, — i nomi dei membri sono pubblicati sul sito Internet della DG Occupazione, affari sociali e pari opportunità nonché sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C. La raccolta, la gestione e la pubblicazione dei nomi dei membri sono effettuate conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) relative alla tutela e al trattamento dei dati personali.
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Composizione — Nomina (Art. 3 Decisione (UE) 2006/33) — Testo vigente | Portale Normativo