Art. 1

In vigore dal 20 gen 2006
La decisione 2005/710/CE è modificata come segue: 1) l' è sostituito dal testo seguente: « 1.   Gli Stati membri sospendono l'importazione: a) di pollame vivo, ratiti, selvaggina da penna selvatica o d’allevamento e di uova da cova di tali specie provenienti dalla parte di territorio della Romania di cui alla parte A dell'allegato; nonché b) dei seguenti prodotti provenienti dalla parte del territorio della Romania di cui alla parte B dell’allegato: — carni fresche di pollame, ratiti, selvaggina da penna selvatica e d’allevamento, — preparazioni a base di carne e prodotti a base di carne costituiti da o contenenti carne di tali specie, — alimenti greggi per animali da compagnia e materie prime non trasformate per mangimi contenenti parti delle suddette specie, — uova destinate al consumo umano, — trofei di caccia non trattati di qualsiasi tipo di volatili, e — piume e parti di piume non trattate. 2.   In deroga al paragrafo 1, lettera b), gli Stati membri autorizzano le importazioni dei prodotti di cui al paragrafo 1, lettera b), dal primo al terzo trattino, ottenuti da volatili abbattuti prima del 1o agosto 2005. 3.   I certificati veterinari/documenti commerciali che accompagnano le partite dei prodotti di cui al paragrafo 2 recano una delle diciture seguenti a seconda della specie di cui trattasi: “Carni fresche di pollame/carni fresche di ratiti/carni fresche di selvaggina da penna selvatica/carni fresche di selvaggina da penna d’allevamento/prodotto a base di carne costituito da o contenente carne di pollame, di ratiti, di selvaggina da penna selvatica o d’allevamento/preparazione a base di carne costituita da o contenente carne di pollame, di ratiti, di selvaggina da penna selvatica o d’allevamento/alimenti greggi per animali da compagnia e materie prime non trasformate per mangimi contenenti parti di pollame, ratiti, selvaggina da penna selvatica o d’allevamento (*1) ottenute/o/a/i da volatili abbattuti prima del 1o agosto 2005 e in conformità dell’, paragrafo 2, della decisione 2005/710/CE della Commissione. (*1)  Cancellare la voce non pertinente.” " 4.   In deroga al paragrafo 1, lettera b), secondo trattino, gli Stati membri autorizzano l’importazione di prodotti a base di carne costituiti da o contenenti carne di pollame, ratiti, selvaggina da penna selvatica o d’allevamento purché la carne di tali specie sia stata sottoposta ad almeno uno dei trattamenti specifici di cui all’allegato II, parte IV, punti B, C o D, della decisione 2005/432/CE della Commissione.»; (*1)  Cancellare la voce non pertinente.” " 2) viene aggiunto l’allegato il cui testo figura nell’allegato della presente decisione.
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