Art. 3

In vigore dal 18 gen 2006
La commissione d'inchiesta presenta una relazione intermedia al Parlamento entro quattro mesi dall'avvio dei lavori, nella prospettiva di presentargli una relazione finale entro dodici mesi dall'approvazione della presente decisione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2006:469:oj#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo