Art. 1
In vigore dal 11 gen 2006
La decisione 2005/758/CE è così modificata:
1)
all', paragrafo 1 la frase introduttiva è sostituita dalla frase seguente:
«Gli Stati membri sospendono le importazioni dei seguenti prodotti dalla parte del territorio della Croazia di cui all’allegato:»;
2)
viene aggiunto l’allegato il cui testo figura nell’allegato della presente decisione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2006:11(1):oj#art-1