Art. 3
In vigore dal 5 gen 2006
Per un periodo transitorio che si conclude il 31 marzo 2006, gli Stati membri autorizzano l’importazione di sperma di animali domestici della specie bovina a condizione che esso:
a)
soddisfi le condizioni stabilite nel modello di certificato veterinario di cui all’allegato II della decisione 2004/639/CE, il quale era applicabile prima della data di attuazione della presente decisione; e
b)
sia accompagnato da tale certificato debitamente compilato.
Storico versioni
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Proeli:dec:2006:16(1):oj#art-3