Art. 3

In vigore dal 5 gen 2006
Per un periodo transitorio che si conclude il 31 marzo 2006, gli Stati membri autorizzano l’importazione di sperma di animali domestici della specie bovina a condizione che esso: a) soddisfi le condizioni stabilite nel modello di certificato veterinario di cui all’allegato II della decisione 2004/639/CE, il quale era applicabile prima della data di attuazione della presente decisione; e b) sia accompagnato da tale certificato debitamente compilato.
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