Art. 3
In vigore dal 23 dic 2005
Qualora gli accordi contengano prescrizioni relative ai limiti di emissione sonora, gli Stati membri li notificano alla Commissione entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente decisione. I tipi di accordi da notificare sono:
a)
accordi nazionali tra gli Stati membri e le imprese ferroviarie o i gestori dell'infrastruttura, convenuti in via permanente o temporanea e imposti dalla natura specifica o locale del servizio di trasporto previsto;
b)
accordi bilaterali o multilaterali tra aziende ferroviarie, gestori dell'infrastruttura o autorità preposte alla sicurezza che comportino livelli significativi di interoperabilità a livello locale o regionale;
c)
accordi internazionali tra uno o più Stati membri e almeno un paese terzo, oppure tra imprese ferroviarie o gestori dell'infrastruttura di Stati membri e almeno un'impresa ferroviaria o un gestore dell'infrastruttura di un paese terzo che comportino livelli significativi di interoperabilità a livello locale o regionale.
Storico versioni
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