Art. 3
In vigore dal 21 dic 2005
1. La Commissione è assistita dal comitato di gestione per i cereali istituito dall’articolo 25 del regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, sull’organizzazione comune del mercato dei cereali (2) o dal comitato competente istituito dal corrispondente articolo del regolamento recante organizzazione comune dei mercati per il prodotto interessato.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli della decisione 1999/468/CE.
Il periodo di cui all’, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.
3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.
Storico versioni
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