Art. 1
In vigore dal 21 dic 2005
La decisione 93/195/CEE è modificata come segue:
1)
all’, il testo del settimo trattino è sostituito dal testo seguente:
«—
hanno partecipato alla Endurance World Cup, a prescindere dal paese tra quelli autorizzati a titolo della direttiva 90/426/CEE in cui si svolge la competizione e rispondono ai requisiti precisati nel certificato sanitario riprodotto nell’allegato VII della presente decisione.»;
2)
l’allegato VII è sostituito dall’allegato alla presente decisione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2005:943:oj#art-1