Art. 1

In vigore dal 21 dic 2005
Gli Stati membri sono autorizzati a decidere nei confronti dei paesi terzi elencati nell’allegato e delle specie, delle categorie e dei tipi di materiali di base ivi menzionati se i materiali forestali di moltiplicazione prodotti in detti paesi offrano, quanto alle modalità di ammissione dei relativi materiali di base e ai provvedimenti adottati per la loro produzione a fini di commercializzazione, le stesse garanzie dei materiali forestali di moltiplicazione prodotti nella Comunità e rispondenti alle disposizioni della direttiva 1999/105/CE. I materiali forestali di moltiplicazione importati da detti paesi terzi devono essere corredati di un certificato principale o di un certificato ufficiale rilasciato dal paese di origine e di documenti che contengano i dettagli di tutte le partite da esportare, prodotti dal fornitore nel paese terzo.
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