Art. 1
In vigore dal 21 dic 2005
La decisione 2004/465/CE è modificata come segue:
1)
All’, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Per il 2004, tutti gli Stati membri presentano il loro programma annuale di controllo delle attività di pesca entro il 1o giugno 2004, entro il 31 gennaio 2005 per il 2005 e entro il 31 gennaio 2006 per il 2006.»
2)
All’articolo 4, paragrafo 1, sono aggiunti i seguenti punti:
«i)
accordi amministrativi con il centro comune di ricerca finalizzati all’applicazione di nuove tecnologie del controllo;
j)
studi relativi a settori connessi con il controllo svolti su iniziativa della Commissione.»
3)
All’articolo 5, paragrafo 1, la prima frase è sostituita dalla seguente:
«L’importo di riferimento finanziario per la realizzazione delle azioni che beneficiano di un’assistenza finanziaria per il periodo 2004-2006 è pari a 105 milioni di EUR.»
4)
All’articolo 6, paragrafo 2, è aggiunta la seguente lettera:
«d)
per le azioni di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettere i) e j), l’aliquota può raggiungere il 100 % della spesa ammissibile.»
5)
All’articolo 12, paragrafo 2, la data «31 dicembre 2008» è sostituita da «31 dicembre 2010».
6)
All’articolo 16, lettera b):
—
la data «
31 dicembre 2006
» è sostituita da «
31 dicembre 2007
»,
—
il punto v) è sostituito dal seguente:
«v)
l’impatto della partecipazione finanziaria sui programmi di controllo delle attività di pesca durante l’intero periodo 2001-2006.»
7)
All’articolo 17, la data «30 giugno 2007» è sostituita da «30 giugno 2008».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2006:2(1):oj#art-1