Art. 2
Definizioni
In vigore dal 20 dic 2005
Definizioni
Ai fini della presente decisione, si intende per:
a)
«apparecchio acustico» un sistema di comunicazioni radio che solitamente include uno o più radiotrasmettitori e una o più riceventi e consente alle persone affette da deficit uditivo di aumentare la loro capacità uditiva;
b)
«sistema di telesoccorso», un sistema e la rete di comunicazioni radio affidabili che comprende un apparecchio portatile che consente a una persona bisognosa d’aiuto, in uno spazio limitato, di trasmettere una richiesta di assistenza con un semplice gesto;
c)
«sistemi di telelettura per contatori», un sistema che consente il monitoraggio a distanza dello stato, la telemisurazione e i comandi di servizio attraverso l’uso di dispositivi di radiocomunicazione;
d)
«sistemi di tracciabilità e rintracciabilità di beni», un sistema che consente di tracciare e localizzare beni patrimoniali in vista del loro recupero, consistenti generalmente in un radiotrasmettitore posto sull’oggetto da proteggere e in un ricevitore e che possono comprendere anche un allarme;
e)
«sistema di radioavviso», un sistema che consente comunicazioni radio unidirezionali tra l’emittente e il destinatario utilizzando una stazione base e un dispositivo portatile come ricevitore;
f)
«comunicazioni radio mobili private (PMR)», un servizio di comunicazioni mobili terrestre che utilizza le modalità simplex, semi-duplex e eventualmente duplex completo a livello del terminale per assicurare le comunicazioni tra un gruppo chiuso di utenti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2005:928:oj#art-2