Art. 3

In vigore dal 20 dic 2005
Ai fini dell'applicazione dell'articolo 5, paragrafo 4, dell'articolo 7, paragrafo 2, dell'articolo 8, paragrafo 2, dell'articolo 9, paragrafo 5, dell'articolo 11, paragrafi 5 e 6, dell'articolo 13, paragrafo 1, e dell'articolo 14 dell'accordo, la Commissione è autorizzata ad adottare, secondo la procedura di cui all'articolo 75, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1493/1999, le misure necessarie per l'attuazione dell'accordo e per la modifica degli allegati, del protocollo e delle sue appendici.
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