Art. 1

In vigore dal 16 dic 2005
In deroga alle disposizioni dell’articolo 6, paragrafi 1 e 3, della direttiva 1999/105/CE, la Repubblica ceca, l’Estonia, Cipro e la Lituania sono autorizzati a commercializzare nei loro territori, fino al 30 aprile 2007, materiali di moltiplicazione prodotti tra il 1o gennaio 2003 e la data di adesione, che non sono stati ufficialmente prodotti conformemente alle disposizioni di tale direttiva. Durante il periodo indicato tali materiali di moltiplicazione sono commercializzati unicamente nel territorio dello Stato membro in questione. Su tutte le etichette applicate ai materiali di moltiplicazione oggetto della presente decisione o su tutti i documenti, ufficiali e non, che li corredano deve essere chiaramente indicato che i materiali di moltiplicazione sono destinati a essere commercializzati esclusivamente nel territorio del paese in questione.
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