Art. 3
In vigore dal 12 dic 2005
Al fine di conseguire l’obiettivo di cui all’, il mandato del coordinatore speciale consiste nel:
a)
promuovere il conseguimento degli obiettivi del patto all’interno dei singoli paesi e tra un paese e l’altro, laddove il patto dimostri di apportare un valore aggiunto;
b)
presiedere il tavolo regionale dell’Europa sudorientale;
c)
mantenere stretti contatti con tutti i partecipanti e gli Stati, le organizzazioni e le istituzioni che partecipano al patto, oltre che con le pertinenti iniziative e organizzazioni regionali, al fine di promuovere la cooperazione regionale e di accrescere la partecipazione regionale;
d)
cooperare strettamente con tutte le istituzioni dell’Unione europea e con gli Stati membri al fine di promuovere il ruolo dell’Unione europea nel patto conformemente ai punti 18, 19 e 20 del documento relativo a tale patto e di assicurare una complementarità tra l’azione del patto di stabilità e il processo di stabilizzazione e di associazione;
e)
riunirsi periodicamente e collettivamente, se del caso, con la presidenza dei tavoli di lavoro per garantire un coordinamento strategico globale ed esercitare le funzioni di segretario del tavolo regionale dell’Europa sudorientale fornendo i relativi strumenti;
f)
operare sulla base di un elenco, concertato in anticipo e in consultazione con i partecipanti al patto di stabilità, di azioni prioritarie per il patto da realizzare nel corso del 2006, riesaminando i metodi di lavoro e la struttura del patto e garantendo coerenza e un utilizzo efficace delle risorse.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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