Art. 1
In vigore dal 12 dic 2005
1. L’ordine in cui gli Stati membri sono chiamati a esercitare la presidenza del Consiglio a decorrere dal 1o gennaio 2006 è fissato nell’allegato.
2. Il Consiglio, deliberando all’unanimità su proposta degli Stati membri interessati, può decidere che uno Stato membro eserciti la presidenza in un periodo diverso da quello indicato nell’elenco stabilito nell’allegato.
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