Art. 2

In vigore dal 8 dic 2005
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a depositare lo strumento di approvazione presso il governo degli Stati Uniti d’America quale depositario dell’accordo ai sensi dell’articolo XXXII del medesimo.
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Art. 2 Decisione (UE) 2005/938 — Testo vigente | Portale Normativo