Art. 6

Copertura del suolo

In vigore dal 8 dic 2005
Copertura del suolo 1.   Almeno il 70 % della superficie disponibile per l’applicazione di effluente in un’azienda è destinato a praticoltura. L’azienda che beneficia di una deroga provvede affinché: a) su terreni sabbiosi o di tipo loess, la coltura del granturco sia avvicendata da colture prative e di altro tipo, che garantiscano la copertura del terreno durante la stagione invernale, allo scopo di ridurre al massimo il potenziale di lisciviazione; b) le colture intercalari non siano arate anteriormente al 1o febbraio, in modo da garantire una copertura vegetale permanente della superficie arabile che consenta di compensare le perdite autunnali di nitrati nel sottosuolo e di limitare le perdite invernali; c) le superfici prative, su terreni sabbiosi o di tipo loess, siano arate in primavera; d) in tutti i tipi di terreno, immediatamente dopo l’aratura della superficie prativa segua una coltura con un’elevata necessità di azoto e la fertilizzazione sia basata sull’analisi del terreno relativa all’azoto minerale e ad altri parametri che forniscono indicazioni per la stima dell’azoto emesso a seguito della mineralizzazione di materie organiche; e) se la rotazione delle colture comprende le leguminose o altri vegetali che fissano l’azoto atmosferico, l’applicazione di fertilizzanti azotati sia ridotta in conseguenza. 2.   In deroga alla lettera c), l’aratura delle superfici prative è consentita nella stagione autunnale per la messa a dimora di bulbi da fiore.
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Copertura del suolo (Art. 6 Decisione (UE) 2005/880) — Testo vigente | Portale Normativo