Art. 2

Definizioni

In vigore dal 8 dic 2005
Definizioni Ai fini della presente decisione si intende per: a) «azienda dedita alla praticoltura», un’azienda in cui almeno il 70 % della superficie disponibile per l’applicazione di effluente è prativo; b) «animali allevati a pascolo», bovini (tranne i vitelli da carne bianca), ovini, caprini ed equini, asini, cervidi e bufali; c) «superficie aziendale», la superficie posseduta, affittata o gestita dall’agricoltore nell’ambito di un altro contratto scritto e della cui gestione l’agricoltore è direttamente responsabile; d) «prato», superficie prativa permanente o superficie prativa temporanea mantenuta per un periodo inferiore a quattro anni.
Storico versioni

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eli:dec:2005:880:oj#art-2

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