Art. 2
Definizioni
In vigore dal 8 dic 2005
Definizioni
Ai fini della presente decisione si intende per:
a)
«azienda dedita alla praticoltura», un’azienda in cui almeno il 70 % della superficie disponibile per l’applicazione di effluente è prativo;
b)
«animali allevati a pascolo», bovini (tranne i vitelli da carne bianca), ovini, caprini ed equini, asini, cervidi e bufali;
c)
«superficie aziendale», la superficie posseduta, affittata o gestita dall’agricoltore nell’ambito di un altro contratto scritto e della cui gestione l’agricoltore è direttamente responsabile;
d)
«prato», superficie prativa permanente o superficie prativa temporanea mantenuta per un periodo inferiore a quattro anni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2005:880:oj#art-2