Art. 1

In vigore dal 2 dic 2005
1.   A decorrere dal 1o maggio 2004, la Comunità europea cessa di essere parte della convenzione sulla commissione internazionale per la tutela delle acque dell’Oder e della convenzione sulla commissione internazionale per la protezione dell’Elba. 2.   In caso di necessità, la Commissione concorda con la Repubblica ceca, la Repubblica federale di Germania e la Repubblica di Polonia le soluzioni di eventuali problemi transitori che potrebbero presentarsi in seguito alla cessata partecipazione della Comunità alle convenzioni sull’Oder e sull’Elba.
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