Art. 1
Movimenti da paesi terzi
In vigore dal 30 nov 2005
La decisione 2005/759/CE è modificata come segue:
1)
L’ è sostituito da quanto segue:
«
Movimenti da paesi terzi
1. Gli Stati membri autorizzano i movimenti da paesi terzi di uccelli da compagnia vivi solo se in partite inferiori a 5 uccelli e se i suddetti animali:
a)
provengono da un paese membro dell’UIE soggetto alla competenza di una commissione regionale di cui alla parte A dell’allegato I; o
b)
provengono da un paese membro dell’UIE soggetto alla competenza di una commissione regionale di cui alla parte B dell’allegato I, purché essi:
i)
prima dell’esportazione, siano stati isolati per 30 giorni nel luogo di partenza in un paese terzo elencato alla decisione 79/542/CEE, o
ii)
dopo l’importazione nello Stato membro di destinazione, siano stati in quarantena per 30 giorni in un luogo riconosciuto in conformità dell’, paragrafo 4, della decisione 2000/666/CE, o
iii)
negli ultimi sei mesi e non più tardi di 60 giorni prima dell’invio dal paese terzo, siano stati vaccinati, e rivaccinati almeno una volta, contro l’influenza aviaria utilizzando un vaccino H5 approvato per le specie interessate conformemente alle istruzioni del produttore, o
iv)
prima dell’esportazione, siano stati isolati per almeno 10 giorni e siano stati sottoposti a un test per individuare l’antigene o il genoma H5N1 ai sensi del capitolo 2.7.12 del Manuale dei test diagnostici e dei vaccini per animali terrestri (Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals) effettuato su un campione prelevato non prima del terzo giorno d’isolamento.
2. Nel caso delle condizioni di cui al paragrafo 1, lettera b), punto ii), la conformità alle condizioni di cui al paragrafo 1 va certificata da un veterinario ufficiale, in base alla dichiarazione dei proprietari, nel paese terzo d’invio secondo il modello di certificato di cui all’allegato II.
3. Il certificato veterinario sarà completato da
a)
una dichiarazione del proprietario o del rappresentante del proprietario conforme all’allegato III;
b)
una conferma del seguente tenore:
“Uccelli da compagnia ai sensi dell’ della decisione 2005/759/CE”.»
2)
L’ è sostituito da quanto segue:
«
La presente decisione non si applica al movimento verso il territorio comunitario di uccelli da compagnia vivi al seguito dei proprietari e provenienti da Andorra, isole Faerøer, Groenlandia, Islanda, Liechtenstein, Monaco, Norvegia, San Marino, Svizzera e Stato della Città del Vaticano.»
3)
All’articolo 5, la data «30 novembre 2005» è sostituita da «31 gennaio 2006».
4)
L’allegato I è modificato conformemente all’allegato alla presente decisione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2005:862:oj#art-1