Art. 1
In vigore dal 30 nov 2005
La decisione 2005/734/CE è modificata come segue:
1)
All', è aggiunto il seguente paragrafo 4:
«4. Gli Stati membri riesaminano periodicamente le misure adottate in forza del paragrafo 1, tenuto conto anche delle indagini condotte a norma della decisione 2005/732/CE, così da adeguarsi al cambiamento della situazione epidemiologica e ornitologica nelle zone del loro territorio da essi riconosciute particolarmente a rischio di introduzione dell'influenza aviaria.».
2)
All'articolo 2 bis, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Gli Stati membri vietano di concentrare pollame e altri volatili per mercati, fiere, esposizioni ed eventi culturali, comprese le gare di volo degli uccelli.
L'autorità competente può tuttavia autorizzare tali concentrazioni di pollame e altri volatili in cattività, purché la valutazione di rischio dia esito favorevole.».
3)
All'articolo 4, la data «1o dicembre 2005» è sostituita da quella del «31 maggio 2006».
4)
L'allegato I è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2005:855:oj#art-1