Art. 1

In vigore dal 30 nov 2005
La decisione 2005/734/CE è modificata come segue: 1) All', è aggiunto il seguente paragrafo 4: «4.   Gli Stati membri riesaminano periodicamente le misure adottate in forza del paragrafo 1, tenuto conto anche delle indagini condotte a norma della decisione 2005/732/CE, così da adeguarsi al cambiamento della situazione epidemiologica e ornitologica nelle zone del loro territorio da essi riconosciute particolarmente a rischio di introduzione dell'influenza aviaria.». 2) All'articolo 2 bis, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Gli Stati membri vietano di concentrare pollame e altri volatili per mercati, fiere, esposizioni ed eventi culturali, comprese le gare di volo degli uccelli. L'autorità competente può tuttavia autorizzare tali concentrazioni di pollame e altri volatili in cattività, purché la valutazione di rischio dia esito favorevole.». 3) All'articolo 4, la data «1o dicembre 2005» è sostituita da quella del «31 maggio 2006». 4) L'allegato I è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.
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