Art. 1

In vigore dal 30 nov 2005
La Francia è autorizzata a vietare la commercializzazione agli utilizzatori finali, a fini di semina o impianto, dei materiali di moltiplicazione di Pinus pinaster Ait. originari delle regioni elencate nell’allegato in tutte le regioni amministrative, ad eccezione delle regioni Provence-Alpes-Côte-d’Azur, Languedoc-Roussillon e Corsica.
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