Art. 2

In vigore dal 29 nov 2005
1.   L’importo di riferimento finanziario per l’esecuzione delle azioni di cui all’, paragrafo 3, è pari a 1 000 000 EUR, da finanziare attraverso il bilancio generale dell’Unione europea del 2006. 2.   Per l’esecuzione delle azioni di cui all’, paragrafo 3, la Commissione conclude un accordo di finanziamento con la NAMSA sulle condizioni per l’utilizzo del contributo dell’Unione europea, che assume la forma di un aiuto non rimborsabile. L’accordo di finanziamento specifico che deve essere concluso dispone che la NAMSA assicura la visibilità del contributo europeo in funzione della sua entità. 3.   La Commissione vigila sul corretto utilizzo del contributo finanziario dell’UE di cui al presente articolo. A tal fine alla Commissione è affidato il compito di controllare e valutare gli aspetti finanziari dell’attuazione della presente decisione cui fa riferimento il presente articolo. 4.   La spesa finanziata dal bilancio generale dell’Unione europea con l’importo di cui al paragrafo 1 è gestita secondo le procedure e le regole comunitarie applicabili alle questioni di bilancio, salvo che eventuali prefinanziamenti non restino di proprietà della Comunità.
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Art. 2 Decisione (UE) 2005/852 — Testo vigente | Portale Normativo