Art. 1

In vigore dal 25 nov 2005
La decisione 2003/61/CE è modificata come segue: 1) All’, paragrafo 1, le parole «La Grecia, l’Italia, il Portogallo e la Spagna» sono sostituite da «La Grecia, la Spagna, l’Italia, Cipro, Malta e il Portogallo». 2) All’, paragrafo 2, la lettera c) è sostituita da quanto segue: «c) per le campagne di commercializzazione delle patate dal 1o febbraio 2003 al 31 marzo 2003, dal 1o dicembre 2003 al 31 marzo 2004, dal 1o dicembre 2004 al 31 marzo 2005, dal 1o dicembre 2005 al 31 marzo 2006, dal 1o dicembre 2006 al 31 marzo 2007 e dal 1o dicembre 2007 al 31 marzo 2008.» 3) All’articolo 8 vanno aggiunti i seguenti porti: «k) Lemesos l) Larnaca m) Marsaxlokk n) Valletta o) Sines.» 4) All’articolo 10, paragrafo 3, la seconda frase è sostituita dalla seguente: «Gli organismi ufficiali responsabili dello Stato membro che usufruisce della presente deroga comunicano alla Commissione, entro il 15 aprile di ogni anno in cui l’importazione ha luogo, le informazioni utili ai fini dell’organizzazione di tali esami e della registrazione dei risultati.» 5) All’articolo 14, il secondo e terzo paragrafo sono sostituiti dai seguenti: «Anteriormente al 1o giugno di ogni anno in cui ha luogo l’importazione, gli Stati membri importatori comunicano alla Commissione e agli Stati membri i quantitativi (partite di tuberi-seme di patata/spedizioni) importati in base alla presente decisione, allegando una relazione tecnica particolareggiata sugli esami ufficiali di cui all’articolo 10. Qualora gli Stati membri abbiano effettuato esami ufficiali sui campioni in conformità dell’articolo 10, le relazioni tecniche particolareggiate di tali esami sono trasmesse agli Stati membri e alla Commissione anteriormente al 1o giugno di ogni anno». 6) All’articolo 15, il «31 marzo 2005» è sostituito da «31 marzo 2008».
Storico versioni

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