Art. 2

In vigore dal 25 nov 2005
Lo strumento di adesione è depositato presso il direttore generale dell’Agenzia internazionale dell’energia atomica, depositario della convenzione sulla tempestiva notifica di un incidente nucleare, quanto prima possibile dopo l’adozione della presente decisione mediante lettera firmata dal capo della delegazione della Commissione europea presso le organizzazioni internazionali a Vienna.
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Art. 2 Decisione (UE) 2005/844 — Testo vigente | Portale Normativo