Art. 1
In vigore dal 25 nov 2005
Nell’allegato alla decisione 2003/322/CE, la parte B, punto 3, lettera b), è rimpiazzata dal testo seguente:
«b)
assicurare che le carcasse di bovini e almeno 4 % delle carcasse di ovini e caprini previsti per l’alimentazione siano sottoposte a test ottenendo un risultato negativo nell’ambito del programma di sorveglianza della TSE condotto conformemente all’allegato III del regolamento (CE) n. 999/2001; e».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:dec:2005:830:oj#art-1