Art. 1

In vigore dal 25 nov 2005
Nell’allegato alla decisione 2003/322/CE, la parte B, punto 3, lettera b), è rimpiazzata dal testo seguente: «b) assicurare che le carcasse di bovini e almeno 4 % delle carcasse di ovini e caprini previsti per l’alimentazione siano sottoposte a test ottenendo un risultato negativo nell’ambito del programma di sorveglianza della TSE condotto conformemente all’allegato III del regolamento (CE) n. 999/2001; e».
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