Art. 2
In vigore dal 21 nov 2005
Per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall’IVA a decorrere dal 1o maggio 2004, conformemente all’articolo 6, paragrafo 3, secondo trattino, del regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89, la Repubblica slovacca è autorizzata ad utilizzare valutazioni approssimative per la seguente categoria di operazioni di cui all'allegato F della sesta direttiva:
1)
Trasporti di persone (Allegato F, punto 17).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:dec:2005:820:oj#art-2