Art. 1
In vigore dal 21 nov 2005
Per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall’IVA a decorrere dal 1o maggio 2004, la Repubblica di Lettonia è autorizzata, conformemente all’articolo 6, paragrafo 3, secondo trattino, del regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89, ad utilizzare valutazioni approssimative per le seguenti categorie di operazioni di cui all'allegato F della sesta direttiva:
1)
Servizi forniti da autori, artisti e interpreti artistici (Allegato F, punto 2);
2)
Trasporti di persone (Allegato F, punto 17).
Storico versioni
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Proeli:dec:2005:817:oj#art-1