Art. 1
In vigore dal 18 nov 2005
1. È adottata la decisione sull’importazione del prodotto chimico piombo tetraetile, nei termini indicati nel modulo di risposta del paese importatore di cui all’allegato I.
2. È adottata la decisione sull’importazione di piombo tetrametile, nei termini indicati nel modulo di risposta del paese importatore di cui all’allegato II.
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