Art. 3

In vigore dal 14 nov 2005
La Commissione è autorizzata ad adottare, secondo la procedura di cui all’articolo 75, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1493/1999, le misure necessarie per l’attuazione dell’accordo, comprese le proroghe eventualmente necessarie della deroga istituita dal regolamento (CE) n. 1037/2001.
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