Art. 3

In vigore dal 11 nov 2005
Il versamento del contributo finanziario della Comunità indicato nell’allegato sarà subordinato alle condizioni seguenti: a) sono state fornite prove delle misure adottate nel rispetto delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1040/2002; b) lo Stato membro in questione ha presentato alla Commissione una richiesta di pagamento secondo quanto stabilito dall’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1040/2002. Il versamento del contributo finanziario non pregiudica le verifiche da parte della Commissione in applicazione dell’articolo 24 della direttiva 2000/29/CE.
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Art. 3 Decisione (UE) 2005/789 — Testo vigente | Portale Normativo