Art. 3

In vigore dal 11 nov 2005
Il termine concesso dagli Stati membri in conformità dell', paragrafo 6, della direttiva 91/414/CEE per lo smaltimento, l’immagazzinamento, la commercializzazione e l’utilizzo delle giacenze esistenti deve essere il più breve possibile e scadere entro l’11 maggio 2007.
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Art. 3 Decisione (UE) 2005/788 — Testo vigente | Portale Normativo